Statuto

Titolo 1
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO


Art. 1
E’ costituita l’Associazione Culturale per attività culturali, artistiche, ricreative e sportive amatoriali
denominata “ Associazione Culturale Mythos S.S.L. “ ( in seguito “ Associazione “ ).
L’Associazione ha sede in Bologna, presso la Residenza Universitaria ER.GO Fioravanti via Greta Garbo 15 ed ha durata illimitata.
L’eventuale cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
Art. 2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza culturale, ricreativa e sportiva in generale, liberi da vincoli di ordine sessuale, razziale, politico e religioso.
Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro e di ogni altro settore culturale, ispirando la sua attività ai valori di uguaglianza, libertà e fraternità.
In particolare l’Associazione si propone di:
a) realizzare spettacoli teatrali, mostre, spettacoli musicali e danzanti, manifestazioni culturali letterarie, ricreative e sportive;
b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni civili, ecc.;
c) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali e artistici culturalmente qualificati e
qualificanti;
d) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione culturali ed artistiche;
e) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
f) promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il
conseguimento delle finalità istituzionali.
g) Custodire, promuovere, diffondere e ampliare ogni ambito culturale delle arti visive, figurative, letterarie, ecc.
L’associazione potrà convenzionarsi con altre associazioni / enti per lo sviluppo di iniziative che si
inquadrino nei suoi fini, mantenendo sempre la propria autonomia e indipendenza.


Titolo Il
I SOCI

Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto, intendano partecipare alla sua attività versando la quota associativa.
Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda , il Consiglio Direttivo comunicherà tempestivamente il rigetto stesso all’interessato, il quale potr presentare istanza di ricorso alla delibera presso l’Assemblea nella sua prima convocazione utile. L’Assemblea potrà confermare o annullare la delibera del Consiglio. L’eventuale annullamento della delibera implicherà l’accettazione automatica della delibera. La partecipazione dei soci all’Associazione sarà vincolata alla loro effettiva partecipazione alla vita associativa, a meno di specifica delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 6
Tutti i soci hanno il diritto / dovere di partecipare alla vita associativa.
I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche dello Statuto e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione e possono far parte degli organi associativi.
Art. 7
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all’Associazione.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione, ovvero quando non partecipino ripetutamente e senza giusta causa alle attività promosse dall’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta dei Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.


Titolo III
L’ASSEMBLEA

Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).
Art. 11
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 12
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera, fax o e-mail inviata ai soci e l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 14
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 2.
Art. 15
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; ogni anno elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e non più di cinque; approva gli eventuali regolamenti e le eventuali modifiche; delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo ( comma 1 ).
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ( comma 2 ).
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo e/o in apposito spazio virtuale conosciuto e pubblicizzato all’interno dell’Associazione stessa.


Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque: tutti i componenti durano in carica un anno e possono essere rieletti.
Art. 17
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative;
b) fissare la data dell’assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;
d) predisporre la relazione dell’attività svolta;
e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
f) determinare le quote associative e quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività
dell’Associazione;
g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
h) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
i) deliberare sull’ammissione di soci;
l) proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;
m) formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
n) formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 18
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed uno Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente Tesoriere.
Al solo Presidente, o ad un suo delegato, è data facoltà esclusiva di rappresentare pubblicamente e mediaticamente l’Associazione.
Art. 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti.
In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art. 20
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
I componenti il Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni culturali aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione.


Titolo V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)

Art. 21
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Spetta al Collegio dei revisori:
a) la revisione dei rendiconti annuali dell’Associazione
b) la redazione della relazione sui predetti rendiconti annuali. I rendiconti annuali devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere consultati dai soci. L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.


Titolo VI
IL PATRIMONIO


Art. 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art.3/g del presente statuto, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E’ sancita la
intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art. 23
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci
Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge


Titolo VII
NORME FINALI

Art. 25
I soci possono dare le dimissioni dall’Associazione, inviandole per iscritto al Consiglio Direttivo. Le
dimissioni da organismi, incarichi e funzioni, debbono essere inviate per iscritto al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, dopo la ratifica, spetta al Presidente dare comunicazione per iscritto al subentrante ( o subentranti ) della nomina a Consigliere.
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, nonchè alle norme sull’ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

Bologna, 28 / 03 / 2018